Statuto

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita la fondazione denominata

“FONDAZIONE MARIO RIZZOLI E STEFANIA LUCI  E.T.S.”

Articolo 2 – FINALITÀ

La fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale indicate al successivo Articolo 3. 

Articolo 3 – OGGETTO – ATTIVITA’

Le finalità di cui al precedente Articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale previste dall’art. 5, primo comma, lettera i) del Codice del Terzo Settore, ovvero delle attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la fondazione svolge le seguenti attività:

– raccolta e custodia della documentazione anche di tipo archivistico proveniente dalle attività svolte dallo scoutismo a livello di singole comunità (regionale, nazionale e internazionale), promuovendo la collaborazione con altri archivi;

– promozione di convegni, incontri, dibattiti e pubblicazioni al fine di diffondere i principi educativi dello scoutismo, sostenendo in particolare lo svolgimento di attività di ricerca;

– istituzione di un punto di collegamento e condivisione fra i vari centri studi Scout e le associazioni scout nazionali e internazionali, al fine di creare sinergie di carattere socio-educativo, coinvolgendo anche altri Enti ed Associazioni religiose e laiche, nonché Università che operano nell’ambito dell’educazione permanente della persona;

– promozione dello scambio culturale sull’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, sostenendo iniziative volte alla conoscenza dei vari territori, della loro spiritualità, della loro arte e delle loro tradizioni, favorendo e sostenendo partnership dirette all’educazione della persona, prendendo spunto anche dal metodo scout e ricollegandolo alle altre esperienze similari esistenti in loco.

La fondazione può inoltre esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività prevalenti sopra indicate, tenendo comunque in considerazione l’insieme delle risorse impiegate in tali attività, anche volontarie e gratuite, in rapporto all’insieme delle medesime risorse impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.  N. 117/17, l’Ente ha obbligo di inserire l’acronimo “E.T.S.” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 4 – SEDE

La fondazione ha sede nel Comune di Legnano, all’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

Con le modalità previste dalla legge, il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire l’indirizzo della sede nell’ambito del medesimo Comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 48, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dal Consiglio Direttivo o dal legale rappresentante della fondazione per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 – DURATA

La fondazione ha durata indeterminata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento della fondazione senza limitazione o vincoli di tempo.

Articolo 6 – ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La fondazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

La fondazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 – DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la fondazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

SEZIONE II – IL PATRIMONIO

Articolo 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito:

– dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori in sede di istituzione;

– dai beni di titolarità della fondazione;

– dalle rendite derivanti dalla gestione di tali beni;

– dai beni mobili e immobili  che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compreso quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente Articolo 3 e per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente Articolo 2.

Il Consiglio Direttivo provvede all’investimento di quanto perviene alla fondazione nel modo che valuta più sicuro e redditizio per la fondazione stessa e per il perseguimento delle sue finalità.

Articolo 9 – RACCOLTA FONDI

La fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 – UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi od analoghi settori e condizioni;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, primo comma, lettere b), g) o h), del Codice del Terzo Settore;

– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;

– la corresponsione di interessi passivi a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Articolo 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, primo comma, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio Direttivo può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all’art. 10 del Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

La fondazione é amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque Consiglieri, all’interno del quale devono essere nominati:

– un Presidente;

– un Vicepresidente;

– un Segretario;

– un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

– effettua l’ordinaria amministrazione dell’ente e ne cura l’andamento;

– fa rispettare l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;

– convoca il Consiglio Direttivo;

– predispone la bozza del bilancio e la sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo;

– rappresenta l’ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

– coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;

– verbalizza le adunanze dell’organo amministrativo;

– cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

– cura la tenuta della cassa dell’ente;

– cura la tenuta della contabilità dell’ente;

– effettua verifiche e controlli contabili;

– coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

I primi amministratori della Fondazione sono nominati con l’atto costitutivo, mentre i successivi amministratori sono nominati secondo le modalità di cui al successivo Articolo 14 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di loro é attribuita la rappresentanza legale dell’ente, disgiunta o congiunta.

Gli amministratori della Fondazione possono eventualmente nominare un Presidente Onorario a vita della Fondazione, anche estraneo al Consiglio Direttivo, che avrà la facoltà di partecipare, con funzioni consultive, ai lavori di tutti gli organi collegiali della Fondazione.

Articolo 14 – DURATA IN CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni e sono così nominati:

a) uno dalla Famiglia Mario Rizzoli o dalla Famiglia Stefania Luci;

b) uno dal segretario regionale Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani o in forma abbreviata MASCI della Calabria fra gli adulti scout censiti nelle varie comunità MASCI aventi sede nella città di Reggio Calabria;

c) i restanti dal segretario regionale MASCI della Lombardia fra gli adulti scout censiti nelle varie comunità MASCI della Lombardia.

Nell’ipotesi di cessazione per qualsiasi causa di uno o più amministratori, esso sarà sostituito da un nuovo amministratore designato per cooptazione dalla maggioranza degli amministratori rimasti in carica, nel rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo.

Articolo 15 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, sempre che non sia già stato nominato con l’atto costitutivo.

Il Presidente coordina ed indirizza l’attività dell’ente, predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo, esegue le delibere delle adunanze del Consiglio Direttivo, nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l’ente partecipi.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi collegialmente, almeno due volte l’anno, in tempi utili per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.

Il consiglio Direttivo si riunirà inoltre, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente  ne ravvisi la necessità o su espressa richiesta avanzata da almeno tre dei suoi membri.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano informati adeguatamente sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito agli aventi diritto ad intervenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale, purchè in Italia. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che il luogo ed il tempo della riunione convocata non sia ingiustificatamente ostativo alla presenza degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciò sia previsto nell’avviso di convocazione, che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dell’ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il luogo della riunione consiliare svolta anche con mezzi di telecomunicazione si considera quello in cui si trova il presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni della riunione saranno fatte constare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ente.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere inoltre nominati procuratori speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti, conferendogli i relativi poteri.

Al Consiglio Direttivo, esclusivamente in riunione collegiale, competono i poteri occorrenti per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché le eventuali modifiche statutarie, fatta eccezione per quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare, nei limiti di legge, le attività da svolgersi.

Articolo 17 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell’ente spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, al Vice Presidente ed infine ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti con la relativa procura.

Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Articolo 18 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 19 – CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell’art. 27 del Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 20 – RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori e dei terzi, ai sensi dell’art. 2392 del codice civile, in quanto compatibile.

L’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’art. 2409 del codice civile. Non è consentita la rinunzia o la transazione da parte della fondazione o dei suoi organi all’azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per contro della fondazione non rispondono gli amministratori ma esclusivamente la fondazione con il proprio patrimonio.

Articolo 21 – ORGANO DI CONTROLLO

È obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L’organo di controllo può essere nominato con l’atto costitutivo oppure dal Consiglio Direttivo successivamente.

I componenti dell’organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e sono rieleggibili.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita altresì il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell’organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle attività o su determinate operazioni.

Ai componenti dell’organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo può inoltre assegnare ai componenti dell’organo di controllo un emolumento commisurato alla propria attività.

Articolo 22 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro solo nei casi previsti dall’art. 31 del Dlgs n. 117/2017.

La nomina è inoltre obbligatoria quando la fondazione abbia costituito patrimoni destinati.

SEZIONE IV – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Articolo 23 – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno successivo alla sua chiusura.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità ai criteri definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 3 del presente statuto nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24 – BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, il Consiglio Direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Articolo 25 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, la fondazione deve tenere:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo nonché di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono tenuti a cura dell’organo al quale si riferiscono e sono consultabili da tutti gli organi della Fondazione.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo col voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.

Lo scioglimento può essere deciso quando il Consiglio Direttivo ritenga raggiunto lo scopo della fondazione o lo ritenga non più raggiungibile.

Dopo la decisione di scioglimento, deve essere richiesta all’Autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della fondazione ai sensi dell’art. 27 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo provvede anche a nominare uno o più liquidatori.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, primo comma, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari o perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 27 – RICONOSCIMENTO ED ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere il riconoscimento e la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l’acquisto della personalità giuridica, la fondazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 28 – RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia e, in particolare, quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).